Sono stato RSU e sindacalista per decenni prima nella Fiom poi nella FLMU CUB con incarichi anche di seg. Nazionale e posso affermare con certezza che nessun lavoratore può essere sospeso, o spostato di ruolo, o può avere ridotto o tolto lo stipendio, se non per cause previste nel CCNl.
Condivido ciò che afferma il medico biologo che ora non ricordo il nome, e posso affermare con certezza ciò che segue.
La unica possibilità per il SOLO CAMBIO DI MANSIONE, è il riconoscimento, da parte di una apposita commissione, dopo una opportuna istruttoria ( e non da parte del "medico competente", figura che NON ESISTE NEL NOSTRO ORDINAMENTO), della "non idoneità al lavoro".
Nessun altro, neanche il Giudice del Lavoro, può intervenire
in tal senso, figuriamoci il datore di lavoro o il Dirigente Scolastico! La
vaccinazione non rientra tra gli obblighi contrattuali, ne può essere
assimilata alla voce "responsabilità e sicurezza sul luogo di lavoro"
prevista nella L.81/08, poiché questa fa riferimento a dispositivi, messa in
sicurezza dell'edificio, controlli sui macchinari, etc, ma MAI SULLA SALUTE
PERSONALE DEI DIPENDENTI!
Nessuno, ad esclusione di un magistrato nel pieno
svolgimento delle sue funzioni giuridiche, può chiedervi di esporre un
"green pass" o qualsiasi documento che attesti che siete vaccinati,
poiché NESSUNO è autorizzato a chiedervi se siete vaccinati!
Il green pass è illegale come atto di verifica della
idoneità all'impiego ed è paragonabile al "libretto di vaccinazione"
che da sempre usiamo. Si è mai visto che uno venga licenziato perchè non ha
fatto uno dei vaccini OBBLIGATORI? e, allora, come può esserlo per non aver
fatto un vaccino NON OBBLIGATORIO?
Ogni minaccia in tal senso da parte del datore di lavoro,
del direttore, del dirigente scolastico, rientra nel reato previsto dall'art.692
del c.p., ovvero "estorsione”, reato punibile con la reclusione da 5 a 15
anni, perchè solo la modifica del contratto di lavoro, dopo consultazione con
tutti i sindacati anche di base, potrebbe avere valore se la vaccinazione fosse inserita
come "conditio sine qua non" per lavorare, ed, in ogni caso, questa
non potrebbe avere valore retroattivo, poiché il vostro contratto di lavoro è
stato stipulato quando valevano le condizioni previste dall'allora vigente
CCNl, e nessun requisito può essere modificato con effetto retroattivo.
Se, quindi, vi minacciano in tal senso, voi fatevelo mettere
per iscritto, andate ad una caserma dei CC o in Procura e DENUNCIATELO! NESSUNO
PUÒ OPPORSI E NON PRENDERE LA VOSTRA DENUNCIA! NEANCHE IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA! COSI' COME, NESSUN MAGISTRATO PUO' OPPORSI DI PROCEDERE CONTRO UN
DATORE DI LAVORO CHE HA, PALESEMENTE, COMMESSO UN REATO DEL GENERE!
Il vostro datore di lavoro finirà diritto in galera, voi
riotterrete il posto di lavoro e, inoltre, il datore di lavoro vi dovrà dare un
congruo risarcimento danni. Voi, a tale proposito, aggiungete il
"carico": chiedete i danni morali e psicologici derivanti dal sopruso
che vi è stato perpetrato, così caricherete anche di pesantezza la pena inflitta.
Nessun commento:
Posta un commento